REPARTO
Chi Siamo
Dove Siamo
Reparto Degenza
Sala Operatoria
Ambulatori
Day Hospital
Storia San Luigi
Storia Reparto

PERSONALE
Medico
Infermieri
Operatori
Day Hospital



 
RUBRICHE REGOLAMENTO
 


SEGNALAZIONI,SUGGERIMENTI E RECLAMI

Art. 1
Soggetti che possono presentare segnalazioni, suggerimenti e reclami
I cittadini, i loro familiari e gli affini, le Associazioni di Volontariato o di Tutela dei diritti e le Associazioni dei Consumatori, accreditati presso la Regione o presso l’Azienda Sanitaria Ospedaliera San Luigi Gonzaga, possono presentare segnalazioni, suggerimenti e reclami contro gli atti o i comportamenti che neghino o limitino la dignità del cittadino e la fruibilità delle prestazioni di assistenza sanitaria e sociale. E’ consentito, altresì, al cittadino far pervenire tramite delega a terzi le proprie segnalazioni.

Art. 2
Modi di presentazione
Gli utenti e gli altri soggetti, come individuati dall’Art. 1, esercitano il proprio diritto con:
a) lettera in carta semplice, indirizzata ed inviata all’Azienda Sanitaria Ospedaliera San Luigi Gonzaga o consegnata all’Ufficio Relazioni con il Pubblico ( U.R.P.);
b) compilazione e sottoscrizione del modello per segnalazioni, suggerimenti e reclami (Allegato 1), distribuito presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e presso lo Sportello Informazione - entrata Ospedale;
c) segnalazione a mezzo fax indirizzata all’Ufficio sopracitato;
d) colloquio con gli operatori dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico, sia personale che telefonico.
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) si impegna ad attivarsi, in seguito ai colloqui coi cittadini, per la ricerca delle possibili soluzioni ai problemi presentati. Qualora non fosse possibile una risposta in tempi brevi (massimo tre giorni), il cittadino verrà invitato a presentare ufficialmente il reclamo, con una delle modalità indicate ai punti a), b), c).
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico valuterà tutte le soluzioni possibili per agevolare il cittadino nella presentazione delle segnalazioni, assumendosi eventualmente l’onere delle spese di spedizione.
In base alla legge n.675/96 sulla privacy, viene garantita la riservatezza dei dati forniti dai cittadini attraverso le segnalazioni e i reclami.

Art. 3
Termini di presentazione
Le segnalazioni, i suggerimenti e i reclami dovranno essere presentati, nei modi sopra indicati, entro 15 (quindici) giorni dal momento in cui l’interessato abbia avuto coscienza dell’atto o comportamento lesivo dei propri diritti, in armonia con il disposto dell’Art. 14, comma 5, del Decreto Legislativo N. 502/92, come modificato dal Decreto Legislativo N. 517/93.
Eccezionalmente le segnalazioni, i suggerimenti e i reclami possono essere accolti anche oltre tale termine; in questo caso il Responsabile dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) si riserva di definire i tempi della risposta. Si rende noto che nel rispetto della richiesta di anonimato, le segnalazioni e i reclami non sottoscritti verranno presi in considerazione in termini di valutazione generale del funzionamento dei servizi.

Art. 4
Termini e modalità per la risposta
Le segnalazioni e i reclami, comunque presentati e ricevuti nei modi sopra indicati dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico, qualora non trovino immediata soluzione, devono avere risposta entro 45 (quarantacinque) giorni di calendario dalla presentazione.
Il Direttore Generale dell’Azienda prende visione all’atto del ricevimento di tutte le segnalazioni o reclami pervenuti. Dopo il protocollo ufficiale, vengono trasmessi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.), che effettuata la registrazione li istruisce trasmettendoli a firma del Direttore Generale al Direttore della Struttura Complessa o al Responsabile dell’Unità Operativa Autonoma interessata e, secondo l’oggetto della segnalazione, per conoscenza al Direttore Sanitario e/o Amministrativo.
Il Direttore della Struttura Complessa o il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa Autonoma, predispone gli approfondimenti necessari, adotta tutte le misure per evitare la persistenza dell’eventuale disservizio e fornisce un’appropriata risposta che l’Ufficio Relazioni con il Pubblico invia, a firma del Direttore Generale, al cittadino.
Il Responsabile del procedimento dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico provvederà a garantire che i termini e le modalità di risposta siano correttamente osservati.

Art. 5
Funzioni di primo livello di tutela dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico
Nell’Azienda Sanitaria Ospedaliera San Luigi Gonzaga è costituito un Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) per promuovere iniziative volte a rendere note le prestazioni fornite dall’Azienda, le modalità di accesso e le disposizioni della Carta dei Servizi per consentirne la migliore fruizione.
All’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) sono attribuite le seguenti funzioni:
a) ricevere le segnalazioni, i suggerimenti e i reclami presentati in via amministrativa dai soggetti di cui all’Art. 1 del presente regolamento, per la tutela del cittadino, avverso gli atti o i comportamenti con i quali si nega o si limita la fruibilità delle prestazioni di assistenza sanitaria e sociale;
b) predisporre l’attività istruttoria e provvedere a dare tempestiva risposta ai ricorrenti per le segnalazioni di più agevole definizione, su delega del Direttore Generale;
c) provvedere a predisporre l’istruttoria per i reclami di maggiore complessità ed a fornire al Direttore Generale e al Direttore competente il parere per la necessaria definizione. L’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.), per l’espletamento dell’attività istruttoria, acquisisce tutti gli elementi necessari alla formulazione del giudizio, richiedendo altresì relazioni e/o pareri ai Direttori delle Strutture Complesse o ai Dirigenti Responsabili delle Unità Operative Autonome;
d) fornire ai soggetti individuati dall’Art. 1 del presente regolamento, tutte le informazioni necessarie per garantire la tutela dei diritti riconosciuti dalla normativa vigente in materia e dalla Carta dei Servizi dell’Azienda Sanitaria Ospedaliera;
e) predisporre la lettera di risposta al ricorrente, sottoscritto dal Legale Rappresentante dell’Ente, in cui si dichiara che la presentazione degli anzidetti reclami non impedisce né preclude la proposizione di impugnative in via giurisdizionale ai sensi del comma 5 dell’Art. 14 del Decreto Legislativo 502/92, come risulta modificato dal Decreto Legislativo 517/93.

Art. 6
Il Responsabile del procedimento dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico
Il Responsabile del procedimento dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P), individuato dal Direttore Generale ai sensi della Legge 241/90, garantisce il corretto svolgimento delle funzioni indicate nell’articolo precedente; in particolare, distingue le segnalazioni e i reclami di più facile risoluzione da quelli di maggiore complessità, provvedendo perché i cittadini ricevano una tempestiva risposta per i primi, e disponendo la necessaria istruttoria per gli altri.
Il Responsabile del procedimento dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) inoltre:
a) provvede affinché la risposta sia inviata ai cittadini nei termini previsti dal presente regolamento;
b) provvede a riaprire la procedura di riesame del reclamo qualora il cittadino si dichiari insoddisfatto della risposta ricevuta;
c) attiva la Commissione Mista Conciliativa, quando per dare risposta soddisfacente è necessario risolvere una controversia relativa a ipotizzata violazione dei principi richiamati dal regolamento dei diritti e dei doveri.

Art. 7
Commissione Mista Conciliativa
La Commissione Mista Conciliativa è un organismo di tutela di secondo livello, a composizione paritetica e presieduta da un membro esterno all’Amministrazione che ha una funzione “super partes”.
La finalità dell’organismo è quella di gestire e risolvere le controversie con procedure conciliative allo scopo di giungere ad una decisione condivisa dalle parti, al di fuori di ogni altro mezzo amministrativo o giurisdizionale, tramite l’accertamento dei fatti e l’individuazione delle cause che hanno limitato o negato il diritto alla prestazione sanitaria, al fine di contribuire al loro superamento.
Di seguito si delineano i compiti, la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione Mista Conciliativa, che verranno ratificate con successivo atto deliberativo, dopo il recepimento delle indicazioni regionali in materia.

Art. 8
Compiti della Commissione Mista Conciliativa
La Commissione Mista Conciliativa ha il compito di :
- riesaminare i casi oggetto di esposto o segnalazione qualora l’utente si sia dichiarato motivatamente insoddisfatto della definizione del reclamo, e abbia comunicato la sua insoddisfazione, con i relativi motivi, alla Commissione Mista Conciliativa entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione della risposta a seguito della procedura di prima istanza.
- esaminare i casi che hanno per oggetto segnalazioni di disservizio pervenute per il tramite delle Associazioni di Volontariato, di Tutela dei diritti dei cittadini e dei Consumatori.
La Commissione può chiedere chiarimenti ai Direttori o Dirigenti Responsabili delle singole funzioni e fornire pareri e indicazioni sui criteri adottati dall’Azienda per rispondere alle istanze degli utenti.
La lettera di risposta all’utente è sottoscritta dal Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Ospedaliera o dai Responsabili delle singole funzioni a ciò delegati.

Art. 9
Composizione della Commissione Mista Conciliativa
La Commissione è composta da 7 membri:
- Il Presidente: assume la presidenza il Difensore Civico;
- Il Vice-presidente.
- 3 rappresentanti delle Associazioni di Volontariato, di Tutela dei diritti dei cittadini e dei Consumatori, accreditati presso l’Azienda Sanitaria Ospedaliera San Luigi Gonzaga.
- 3 rappresentanti dell’Azienda Sanitaria Ospedaliera
Il Vice-presidente viene eletto dai componenti la Commissione Mista Conciliativa, tra i membri della Commissione stessa; sostituisce il Presidente in sua assenza.
I membri rappresentanti dell’Azienda Sanitaria Ospedaliera vengono designati dal Direttore Generale.
Nelle designazioni e nelle nomine vanno indicati i nominativi dei supplenti di ciascuno dei membri della Commissione, ad eccezione del Presidente.
La Commissione decide validamente con la presenza in numero pari delle rappresentanze di entrambe le componenti della Commissione sia come rappresentanti per le Associazioni sia come rappresentanti dell’Amministrazione purché sia presente il Presidente o il Vice-presidente.
La Commissione dura in carica 2 anni ed i membri sono rinnovabili
Le funzioni di segreteria della commissione sono svolte dal personale addetto all’Ufficio Relazioni con il Pubblico; l’Azienda mette a disposizione le risorse necessarie al funzionamento della Commissione.

Art. 10
Modalità di funzionamento della Commissione Mista Conciliativa
Il Presidente, o in sua assenza il Vice-presidente, acquisisce dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico tutta la documentazione relativa all’istruttoria già svolta e può richiedere anche eventuali integrazioni; invia ai membri effettivi l’O.d.G. con il relativo materiale con almeno 7 (sette) giorni lavorativi di preavviso, indicando il relatore per ciascuna questione.
Vanno in ogni caso acquisite dalla Commissione le osservazioni del Direttore della Struttura Complessa o Dirigente Responsabile della Unità Operativa Autonoma interessata dell’Azienda Sanitaria Ospedaliera.
Se, dopo la relazione, la questione risulta chiarita sufficientemente in tutti i suoi aspetti, la Commissione decide. Se invece ritiene necessaria un’ulteriore istruttoria la Commissione dà disposizioni in merito e nella riunione successiva, può anche disporre l’audizione delle persone ritenute necessarie, tra le quali:
- l’autore della segnalazione e l’Associazione di Volontariato, di Tutela dei diritti dei cittadini o l’Associazione dei Consumatori che lo assiste, ovvero che ha segnalato il problema;
- i Direttori delle Strutture Complesse o i Dirigenti Responsabili delle Unità Operative Autonome interessate dalla segnalazione e/o gli autori dei comportamenti lamentati;
- gli esperti i cui pareri sia ritenuto necessario acquisire.
Alle riunioni della Commissione, nella parte dedicata alla relazione e all’istruttoria, possono assistere l’autore dell’esposto o della segnalazione nonché i soggetti del cui atto o comportamento la Commissione è chiamata a decidere ed ai quali è data notizia della seduta.
Ogni questione viene decisa, di norma, non oltre la seconda riunione. La Commissione decide entro 60 (sessanta) giorni complessivi dal ricevimento dell’istanza, in relazione alle esigenze di concentrazione dell’esame dei ricorsi e, comunque, entro un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni complessivi.
I membri della Commissione sono tenuti al segreto sulle notizie di cui siano venuti in possesso per ragioni di ufficio e che siano da ritenersi segrete o riservate ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 11
Il pronunciamento della Commissione Mista Conciliativa
La decisione della Commissione è presa a maggioranza. A parità di voto prevale il parere del Presidente o in sua assenza del Vice-presidente. I membri che hanno votato contro possono spiegare, di seguito alla decisione, i motivi del loro dissenso.
La decisione della Commissione è comunicata entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla sua adozione al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Ospedaliera.
L’Azienda dà comunicazione tramite l’Ufficio Relazioni con il Pubblico delle decisioni della Commissione alle Associazioni di Volontariato, di Tutela dei diritti dei cittadini, Associazioni dei Consumatori e all’autore della segnalazione, nonché al Direttore della Struttura Complessa o al Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa Autonoma interessata.
Se il Direttore Generale non condivide la decisione entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di comunicazione, ne può richiedere il riesame alla Commissione, indicando i motivi del suo dissenso. La Commissione riesamina il caso alla luce dei motivi indicati dal Direttore Generale entro 15 (quindici) giorni lavorativi.
Il Direttore Generale attiva le azioni e le procedure necessarie atte a rimuovere le manchevolezze segnalate dalla Commissione Mista Conciliativa nel suo pronunciamento. Qualora il Direttore Generale ritenga di non aderire alla decisione della Commissione Mista Conciliativa, perché ritenga inutili, inopportune, impossibili le azioni da adottare, o per qualsiasi altro motivo, deve in ogni caso comunicare al Presidente della Commissione Mista Conciliativa e ai soggetti ricorrenti, i motivi della mancata adesione.
Al ricorrente non è inibito adire a vie legali così come previsto all’art. 5 comma “e”.

CHI SIAMO CONTATTI LINKS Sito realizzato da   NT-Planet   P.Iva 08043440018   aggiornato al 03-06-2015